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Policy ESG

1. PREMESSA
Obiettivo del documento

Open Capital Partners SGR S.p.A. con la presente Policy in materia di investimenti ESG (di seguito, la “Policy”) intende disciplinare i principi e le linee Guida relative al processo decisionale sugli investimenti sostenibili (di seguito, gli “Investimenti ESG”) integrando negli stessi le valutazioni sui fattori di rischio di sostenibilità. La presente Policy indica altresì i principi, connessi agli investimenti sostenibili, adottati dalla SGR a cui si conformano le politiche in tema di gestione dei portafogli, le politiche di remunerazione ed incentivazione, le regole di condotta nella prestazione dei servizi d’investimento alla clientela e, più in generale, la trasparenza informativa nei confronti del pubblico. La Direttiva è ispirata ai principi fondamentali della sana e prudente gestione, avuto particolare riguardo alla sostenibilità economica delle scelte di investimento, al governo e alla gestione dei rischi conseguenti, all’adeguatezza del capitale a fronte degli assorbimenti generati dall’operatività nonché alla coerenza dell’esposizione aziendale ai rischi rispetto alla propensione al rischio della SGR.

Destinatari e divulgazione
La Policy, rivolta al personale della SGR direttamente o indirettamente coinvolto negli ambiti di applicazione del Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019, è pubblicata, oltre che nella sezione dedicata della intranet aziendale, anche sul sito internet in ottemperanza agli obblighi di trasparenza indicati dal predetto Regolamento.

Modalità di aggiornamento del documento Il presente documento
La Policy dovrà essere aggiornata al verificarsi di circostanze che ne richiedano una modifica e/o integrazione ascrivibili, ad esempio, a evoluzioni del contesto normativo esterno e/o variazioni della struttura organizzativa della SGR. Al Consiglio di Amministrazione della SGR compete l’approvazione anche delle modifiche successive.

2. DEFINIZIONI

Di seguito sono descritti alcuni termini utilizzati, come definiti dal Regolamento Disclosure, ai fini di una corretta lettura di questo documento.

Partecipante ai mercati finanziari
Si intende: a) un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

Consulente finanziario
Si intende: a) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; b) un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; c) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure d) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.

Consulenza in materia di investimenti
La consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE.

Fattori di sostenibilità
Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Investimento sostenibile
Un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Principali effetti negativi
Si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

Prodotto finanziario
Si intende: a) un portafoglio gestito nell’ambito del servizio di gestione del portafoglio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP.

Rischio di sostenibilità
Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

3 INVESTIMENTI SOSTENIBILI (ESG)

Il concetto di finanza sostenibile ha preso il via dai vari accordi internazionali sul clima intervenuti negli ultimi anni, tra questi l’agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi tratta anche di finanza sostenibile, sottolineando come la stessa sia importante per i seguenti aspetti:

  • mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in quanto sono necessari investimenti su larga scala per ridurre le emissioni di C02;
  • adeguare le politiche per l’adattamento al cambiamento climatico, in quanto sono necessarie ingenti risorse affinché l’umanità possa convivere con il clima che cambia e possa ridurre gli effetti negativi del cambiamento stesso.

Il piano della Commissione in materia di finanza sostenibile contiene le azioni necessarie per raggiungere i suddetti obiettivi, attraverso tre macro-aree:
1. orientamento dei flussi di capitale verso un’economia più sostenibile;
2. integrazione della sostenibilità nella gestione del rischio;
3. promozione della trasparenza e del lungo termine.

Il framework regolamentare fin qui adottato ha come riferimento i seguenti interventi:

  • il Regolamento UE 852 del 2020 sulla tassonomia: prevede che un’attività economica può essere definita come sostenibile se contribuisce a uno dei sei “obiettivi ambientali” che la Commissione ha individuato, o comunque non vi arreca danno. I sei obiettivi individuati sono: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  • il Regolamento UE 2089 del 2019: modifica il regolamento (UE) 1011 del 2016 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica. Entro il 1° gennaio 2022, i soggetti che forniscono indici di riferimento si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica. Inoltre, entro il 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione;
  • il Regolamento UE 2088 del 2019: mira, nell’ambito delle scelte o raccomandazioni di investimento, a ridurre l’asimmetria delle informazioni riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili. A tal fine i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari sono chiamati a produrre informative destinate agli investitori finali, nel rispetto dei requisiti che impongono loro di agire nel migliore interesse degli investitori finali, tra cui quello di svolgere un’adeguata diligenza prima di effettuare l’investimento. Il crescente interesse degli investitori sta determinando una forte espansione della finanza sostenibile, ampliando la disponibilità di capitali per finanziare la transizione verso un’economia a basso impatto ambientale.

3.1 Obblighi di trasparenza informativa sulla sostenibilità
La presente Policy tiene conto innanzitutto degli obblighi previsti a carico degli intermediari dal Regolamento (UE) 2088 del 2019 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Rilevano, in primo luogo, le previsioni di cui all’articolo 3 “Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità” e dall’articolo 4 “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto” del suddetto Regolamento.
Entrambe le disposizioni si rivolgono:

  • sia ai “partecipanti ai mercati finanziari”, rientrando in tale definizione qualsiasi “un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio” una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM);
  • sia ai “consulenti finanziari”, rientrando in tale definizione una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE”.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 3 i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili, sia i partecipanti ai mercati finanziari, sia i consulenti finanziari, pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

  • una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza, ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;

in alternativa

  • una chiara motivazione della mancata adozione politiche di dovuta diligenza sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, oppure, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ
Di seguito vengono descritti i principali ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, all’interno del processo di investimento sostenibile.

4.1 Ruolo degli Organi Aziendali

4.1.1 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, al quale sono attribuite le funzioni di supervisione strategica, con specifico riferimento al processo di investimento sostenibile (ESG):

  • definisce e approva ruoli, responsabilità e modalità di coordinamento tra le Funzioni e gli Organi Aziendali durante i processi di investimento sostenibili e le successive fasi di monitoraggio;
  • definisce e approva il sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri, per permettere ai soggetti a cui tali poteri sono stati delegati un più efficace espletamento delle responsabilità e dei compiti attribuiti, anche in relazione alla necessaria flessibilità e tempestività nelle scelte operative di gestione;
  • definisce le linee guida strategiche, provvedendo al loro riesame periodico in relazione all’evoluzione dell’attività aziendale e del contesto esterno;
  • assicura che le decisioni prese in merito agli investimenti siano coerenti con il Piano Strategico, i Budget e il Sistema dei Controlli Interni, considerando anche l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Società;
  • assicura che la quantità e l’allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi ed il processo di gestione dei rischi;

4.1.2 Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato, nello svolgimento delle sue funzioni:

  • garantisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli Organi Aziendali e alle Funzioni Aziendali di Controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la relativa verifica;
  • porta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di investimento sostenibile, corredata delle valutazioni in merito;
  • approva e delibera, in relazione alle attribuzioni conferite dal Consiglio di amministrazione all’interno del sistema di deleghe, le operazioni di investimento sostenibile;

4.1.3 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, sull’adeguatezza, sulla funzionalità e sull’affidabilità dell’architettura relativa al processo di investimento sostenibile. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Aziendali e delle Funzioni Aziendali di Controllo.

4.1.4 Responsabile Rischi
Il Responsabile Risk, con specifico riferimento al processo di investimento sostenibile, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

  • verifica la coerenza con le politiche di governo dei rischi della SGR, ivi inclusi i rischi di sostenibilità;
  • supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica della coerenza tra le scelte operative di investimento sostenibili, le politiche di governo dei rischi;

4.1.5 Comitato Investimenti
Il Comitato propone strategie generali di investimento tenendo conto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) che ispirano le scelte della SGR, con l’obiettivo di favorire flussi finanziari verso investimenti sostenibili, integrando la sostenibilità tra i criteri di selezione degli strumenti finanziari e nella gestione del rischio nonché rafforzando la trasparenza e la visione a lungo termine delle scelte effettuate.

4.2 Ruolo delle Funzioni Aziendali
4.2.1 Ufficio Gestioni Patrimoniali / Advisory
L’Ufficio Gestioni Patrimoniali è delegato alla gestione dei patrimoni affidati dalla clientela con l’obiettivo della ricerca dei migliori risultati, della maggiore diversificazione e riduzione di ogni rischio per la clientela, garantendo il rispetto dei limiti delle linee di gestione prescelte, dell’Asset Allocation tattica e delle strategie di investimento decise dal Comitato Investimenti nell’ambito delle linee di indirizzo strategiche e dei limiti di rischio posti dal Consiglio di Amministrazione del SGR e tenendo conto, altresì, di eventuali vincoli previsti nei mandati della clientela e dalle prescrizioni normative vigenti.
Ove coerenti con gli obiettivi di investimento nonché con il profilo di rischio-rendimento definito con il cliente, l’Ufficio Gestioni Patrimoniali o il Responsabile Advisory può privilegiare investimenti sostenibili e responsabili (Sustainable and Responsible Investments – SRI) e/o che tengono conto di criteri ambientali, sociali e di governance (Environment, Social and Governance – ESG), tenendo opportunamente conto dei rischi di sostenibilità.
L’analisi e la verifica dei requisiti di sostenibilità viene effettuata avvalendosi dei rating ESG attribuiti ai singoli strumenti dall’info-provider esterni specializzati. Quindi valutando anche le controversie in corso, nei confronti degli emittenti, in relazione alle tematiche ESG avvalendosi delle informazioni messe a disposizione dei provider esterni specializzati.
Il “rating ESG” è la sintesi dell’esposizione di un emittente e/o del settore di appartenenza ai rischi ESG, corretta per la capacità e l’efficacia dell’emittente nel gestire tali rischi; è una misura della sostenibilità di un investimento finanziario, valutata in relazione ai tre «pilastri»:

  • ambientale: riferito alle tematiche connesse ai cambiamenti climatici, alle risorse naturali, all’inquinamento e agli sprechi;
  • sociale: riferito alle tematiche connesse alla capacità di garantire alla comunità di riferimento, equamente e senza discriminazioni, condizioni di benessere fondate su principi condivisi (salute, istruzione, democrazia, giustizia);
  • governance: riferito alle tematiche connesse al governo aziendale e ai comportamenti aziendali, promuovendo una gestione e una organizzazione aziendale fondata su determinati principi etici (benessere e sicurezza dei lavoratori, parità di genere, gestione prudente dei rischi d’impresa).

Tanto più è alto il rating ESG di un emittente, tanto minore è il rischio ESG a cui esso è esposto.
In particolare, nella selezione dei fondi/ETF o degli emittenti governativi, sono stati previsti limiti di investimento agli strumenti finanziari che abbiano un rating particolarmente basso o che ne siano privi.
La SGR si è dotata di processi di valutazione e monitoraggio ex post volti ad analizzare le esternalità negative a cui sono esposti i titoli che compongono i portafogli dei clienti e ad attivare gli opportuni segnali di allarme.

4.2.2 Funzioni di controllo Aziendali
Le funzioni di controllo di secondo e terzo livello, ciascuna per quanto di competenza, tengono conto nelle proprie valutazioni, della rispondenza dei processi decisionali relativi agli investimenti in prodotti ESG, ivi inclusi i fattori di rischio di sostenibilità. In particolare, a titolo esemplificativo verificano il rispetto delle regole di condotta nella prestazione dei servizi d’investimento con specifico riferimento all’adeguatezza per il cliente delle raccomandazioni/decisioni di investimento in prodotti ESG, il rispetto degli obblighi di trasparenza informativa, più in generale, nei confronti del pubblico.

4.2.3 Altre Funzioni Aziendali
Le altre Funzioni Aziendali, a vario titolo coinvolte nel processo di investimento sostenibile, sono chiamate a fornire supporto, nelle fasi operative dell’investimento.

5 POLITICHE SU INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RISCHI DI SOSTENIBILITÁ

5.1 Linee di indirizzo
La SGR è consapevole del fatto che l’integrazione dei cosiddetti fattori ESG (Environment, Social, Governance) nell’attività di gestione del portafoglio e raccomandazione, è tra le misure più importanti individuate dal Piano d’azione della Commissione europea sulla finanza per la crescita sostenibile.
Tale integrazione muove dal presupposto che gli intermediari possano svolgere un ruolo importante nell’informare e nel promuovere l’interesse dei clienti negli investimenti sostenibili e responsabili.
La SGR, pur consapevole che il processo di diffusione dei nuovi strumenti finanziari “sostenibili” potrà essere senza dubbio facilitato dalla definizione, a livello europeo, di una tassonomia ambientale delle attività e di schemi di etichettatura dei prodotti finanziari (inclusi gli standard per i cosiddetti green bonds), come pure dall’applicazione delle nuove regole in materia di trasparenza, ha ritenuto opportuno adottare le linee di indirizzo in tema di “finanza sostenibile”, ivi inclusa l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti, come richiamato dai paragrafi che seguono.

5.2 Perimetro degli investimenti sostenibili
La SGR considera «investimento sostenibile», in linea con la definizione di cui al Regolamento (UE) 2088 del 2019 del 27 novembre 2019, l’investimento in un’attività economica che contribuisce a un:

  • obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare;
  • obiettivo sociale, quale investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate

entrambi a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

5.3 Criteri di selezione degli investimenti sostenibili
Al fine di attribuire un maggior peso ai fattori che favoriscono una crescita sostenibile, attenta alla società e all’ambiente e sensibile alle best practices in tema di governance aziendale, nelle decisioni di investimento la SGR intende valutare prodotti d’investimento che utilizzano processi d’investimento ESG compliant robusti e certificati.
Il razionale della scelta discende dalla volontà di valorizzare la responsabilità sociale della clientela e di migliorare la gestione del rischio finanziario e reputazionale.
La SGR, compatibilmente all’offerta disponibile sul mercato, valuta con attenzione investimenti diretti in obbligazioni societarie che rispettano principi di sostenibilità ambientale, sociale e di buon governo (ESG). L’obiettivo è infatti valorizzare le imprese attente ai fattori ESG che, come confermato da un’ampia letteratura e da studi empirici, sono generalmente meno esposte a rischi operativi, legali e reputazionali, e sono più orientate all’innovazione e all’efficienza nell’allocazione delle risorse e, per questo motivo, valutate come più interessanti dagli investitori.
Nella scelta di uno specifico prodotto, la valutazione comparativa delle differenti soluzioni è principalmente condotta con riferimento ai principali indicatori di rendimento aggiustati per il rischio. Gli investimenti in OICR ESG sono effettuati sempre nel rispetto delle linee guida d’investimento relativo ai portafogli gestiti.
La SGR individua i singoli investimenti sostenibili selezionando OICR o altri prodotti di investimento che, sono qualificato con specifici rating indicati dagli info provider di cui si avvale la SGR.
In particolare la SGR valuta se procedere all’investimento su strumenti di un emittente

  • condannato per gravi violazioni dei diritti umani, per violazioni in materia di frode contabile, per riciclaggio e corruzione, per reati relativi a salute e sicurezza dei dipendenti e/o gravi danni ambientali,
  • inserito nelle black list antiterrorismo nazionali o internazionali applicabili,
  • sanzionati da parte di entità sovranazionali o Stati che presentano gravi carenze nella legislazione per combattere il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro.

Dunque al ricorrere di queste fattispecie si obbliga a non effettuare o raccomandare consapevolmente un investimento.
Al contrario la SGR valuta positivamente società impegnate nel campo della responsabilità socio-ambientale, che assicurano il rispetto dei diritti dell’uomo, la riduzione di emissioni, la biodiversità, l’utilizzo di tecnologie pulite, la tutela delle minoranze e che adottino e rispettino politiche di governance aziendale. Ulteriore elemento su cui si pone particolare attenzione è relativo all’assenza di sentenze di condanne definitive che gravano sull’emittente per uno dei reati quali, riciclaggio, violazione dei diritti umani, detenzione, produzione e/o diffusione di materiale pedopornografico, disastro ambientale.
In particolare, al fine di limitare l’esposizione in emittenti o OICR che non rispettano le caratteristiche sopra descritte, la SGR ha definito delle soglie massime di investimento rispetto alle seguenti fattispecie:

  • assenza di un rating;
  • rating troppo basso;
  • coinvolgimento in gravi controversie, limitatamente agli emittenti

La SGR ha valutato l’opportunità di utilizzare i servizi di una agenzia di rating con l’obiettivo di individuare per singolo emittente e OICR un rating ESG e poter disporre di un’analisi specifica per le tematiche ambientali, sociali e di governance.
Qualora non sia disponibile un rating ESG del provider selezionato, il Comitato Investimenti procederà:

  • ad un’l’analisi degli emittenti, effettuando una valutazione propria in merito al grado di attenzione che viene posto alle tematiche ESG sulla base dei comportamenti adottati e dell’integrazione di tali criteri all’interno dei processi aziendali;
  • ad un’analisi degli OICR, effettuando una valutazione propria in merito al grado di attenzione posto sulle tematiche ESG e come il rischio di sostenibilità è integrato all’interno del processo di investimento.

5.4 Integrazione dei rischi di sostenibilità e di gestione del rischio
Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.
La SGR prende in considerazione i fattori di sostenibilità e, non appena il quadro regolamentare in precedenza richiamato sarà completo, fornirà indicazioni esaustive sulle modalità operative che intende adottare ai fini della mitigazione dei rischi di sostenibilità. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che influiscono sull’attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario.
Nell’ambito dei rischi climatici e ambientali rientrano comunemente i due fattori di rischio principali di seguito elencati:

  • il rischio fisico indica l’impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi metereologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è pertanto classificato come “acuto” se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e “cronico” se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse. Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l’interruzione delle catene produttive;
  • il rischio di transizione indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall’adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati. Di conseguenza, i rischi fisici e di transizione rappresentano fattori di rischio per le categorie esistenti, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e di liquidità. Si rappresentano a seguire alcuni possibili impatti.

I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l’efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l’utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull’efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l’orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.
Il rischio di sostenibilità e l’eventuale impatto negativo derivante dal verificarsi di un evento connesso ad esso è misurato a livello di singolo portafoglio tramite l’adozione di una metodologia quantitativa, basata sulle stesse direttrici di positive screening riassunte precedentemente.
Ad ogni portafoglio è assegnato un rating di sostenibilità che è definito attraverso la ponderazione dei singoli rating attribuiti agli strumenti presenti nel portafoglio. La liquidità presente nel portafoglio non rientra nella ponderazione.

6 POLITICHE DI REMUNERAZIONE
La SGR, attraverso la definizione e l’applicazione delle Politiche di remunerazione e di incentivazione, intende perseguire ed assicurare la creazione di valore per gli azionisti, il personale, sia nel breve sia nel lungo periodo, attraverso lo sviluppo della redditività strettamente coniugata con la solidità patrimoniale per continuare a perseguire la sana e prudente gestione che rappresenta il principio cardine della Società. L’obiettivo di creazione di valore è così articolato:

  • da un lato, assicurare che i sistemi di remunerazione siano in linea con le strategie e gli obiettivi di lungo periodo, in coerenza con un quadro generale di politiche di governo e di gestione dei rischi e con i livelli di liquidità e patrimonializzazione ed in considerazione dei risultati aziendali opportunamente corretti, in modo da tener conto di tutti i rischi, presenti e futuri, assicurare un’efficace gestione dei possibili conflitti di interesse, servire al meglio gli interessi dei propri clienti, accrescere il grado di trasparenza verso il mercato e facilitare l’azione di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza;
  • dall’altro, attrarre e mantenere nella SGR soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze d’impresa, a vantaggio della competitività e del buon governo. Le politiche e prassi di remunerazione della SGR sono allineate ai requisiti normativi di Vigilanza.

Il sistema premiante della SGR per il personale addetto ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti si basa sul raggiungimento di obiettivi che tengono in considerazione il rischio di sostenibilità, coerentemente con la Politica ESG e di sostenibilità adottata dalla SGR.

7 CONFLITTI D’INTERESSE
La SGR si è dotata di specifica normativa in materia di Conflitti di Interesse e di procedure operative interne per la gestione di tali casistiche. La normativa vigente disciplina i presidi adottati in merito ai conflitti di interesse nella presentazione dei servizi di investimento ed accessori, in conformità di quanto disciplinato nella disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “Mifid II”), nel Regolamento Delegato UE 2017/565. In linea con quanto indicato nel progetto di modifica del Regolamento Delegato UE 2017/565, la Direttiva sui conflitti di interesse verrà integrata al fine di disciplinare le modalità di individuazione e gestione dei conflitti d’interesse potenzialmente lesivi delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti.